Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19092 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19092 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AVOLIO RAFFAELE nato il 04/03/1985 a NAPOLI

avverso la sentenza del 28/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42633/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Avolio Raffaele, ricorre a mezzo di difensore di fiducia in cassazione
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 aprile 2016 che ha
confermato quella emessa dal locale Tribunale il 7 marzo 2012 che aveva
condannato il primo alla pena di giustizia per due episodi di evasione uniti in
continuazione tra loro, per essersi egli allontanato senza autorizzazione dalla propria
abitazione presso la quale si trovava in regime di detenzione domiciliare per

del 31 marzo 2011, ai sensi dell’art. 656 c.p.p.
Con il ricorso si denuncia vizio di motivazione quanto al formulato giudizio di
penale responsabilità nonché a quello sulla pena, la recidiva ed il diniego delle
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente generico nel contestare
dell’impugnata sentenza il vizio di motivazione in alcun modo confrontandosi con i
passaggi argomentativi resi dalla corte di appello di cui confusamente, il mezzo
proposto, contesta i contenuti che non vengono pertanto neppure individuati nella
loro esatta portata (in ricorso si deduce una condanna intervenuta anche per gli
originari titoli di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, oggetto in realtà di
pronuncia assolutoria già in primo grado).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2017

provvedimento emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA