Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19092 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19092 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTICELLI MIRKO N. IL 04/03/1978
avverso la sentenza n. 2464/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Ricorre Mirko Monticelli, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui
in epigrafe di condanna per il reato di cui all’ art. 186 co II lett b) c.d.s., lamentando vizio di
motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.

una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano nell’ambito di un giudizio di
fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione.( Sez. U,
25/02/2010 Rv. 245931, Sez. 2, 18/01/2011 Rv. 2491639. Sez. 1, n. 9693 del 1810611992
Rv. 191875).
Orbene la sentenza impugnata, ha fornito congrua motivazione della scelta operata, conforme ai
criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. ed ai principi espressi dalle richiamate pronunce della
Suprema Corte, rilevando come non sono emerse circostanze idonee ad essere positivamente
valutate ai fini del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., aggiungendo, quanto alla
funzione propria di detta attenuanti di adeguare la pena alla gravità in concreto del fatto, che non
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di curo 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 05.10.2016

Si rammenta che le statuizioni in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, implicando

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