Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19091 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19091 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBATO NICOLA nato il 23/11/1984 a VILLARICCA

avverso la sentenza del 20/02/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42631/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Barbato Nicola, propone personale ricorso per cassazione per
l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20 febbraio
2015 che ha confermato, quanto alla posizione del prevenuto, la sentenza di primo
grado emessa dal locale tribunale che aveva condannato il Barbato alla pena di
giustizia per il reato di cui all’art. 367 c.p., per avere egli affermato falsamente, nella
veste di istigatore, con denuncia sporta al commissariato di P.S. di Giugliano in data

là dove l’imputato lo aveva utilizzato quello stesso mezzo nella identica giornata, con
targa alterata.
Con unico motivo il ricorrente fa valere il mancato riconoscimento della recidiva
rispetto ad un reato per il quale, non rientrando esso nel novero di quelli previsti
dall’art. 407 c.p.p., non vi sarebbe stata obbligatorietà della pronuncia.
Riconosciuta la recidiva il reato si sarebbe poi prescritto, prescrizione
comunque maturata atteso il tempo trascorso dai fatti (1.6.2006).
Il motivo sulla recidiva è proposto per la prima volta nel giudizio di cassazione
avendo l’imputato richiesto in appello il bilanciamento tra la recidiva contestata e le
attenuanti generiche. Il motivo è come tale inammissibile. Il motivo sulla
prescrizione è manifestamente infondato e quindi inammissibile nella ritenuta
recidiva infraquinquennale (artt. 99 e 161 c.p.) che porta al 1 giugno 2019 il termine
di prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018

1 febbraio 2006, che era avvenuto il furto di un ciclomotore Honda da parte di ignoti

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