Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19091 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19091 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

013»tNANZA

sul ricorso proposto da:
CHEMAA FARID N. IL 15/01/1965
avverso la sentenza n. 2912/2014 GIP TRIBUNALE di PIACENZA, del
06/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

in fatto e in diritto
Chemaa Farid, in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di
rito abbreviato, è stato condannato, con sentenza del 06.03.2015, dal Gip presso il Tribunale di
Piacenza alla pena di C 1.200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, c.d.s. per
aver condotto il ciclomotore Jialing, targato X2FM79, con patente di guida revocata con
provvedimento della Prefettura di Piacenza del 22.04.2011. Fatto commesso in Piacenza il giorno

Avverso tale provvedimento l’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto appello,
convertito in ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 568 c.p.p.,. deducendo l’estinzione del reato
per particolare tenuità del fatto ed instando per l’applicazione del minimo della pena.
Deve rilevarsi che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia impugnata, è stata disposta la
depenalizzazione del reato di guida senza patente, in quanto che la contravvenzione di cui all’art.
116 C.d.s. è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1, comma 1. D.lgs. 15 gennaio 2016
n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio
perché il reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le
disposizioni come quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto
penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto
previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di
questa Corte di legittimità secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di
depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24
novembre 1981 n. 689 (Sez. Un. n. 25457 del 29.03.2012).
Tuttavia, nel caso in esame, l’art. 9 d.lgs. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Copia della presente sentenza va pertanto trasmessa al Prefetto di Piacenza.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Piacenza a cura del Tribunale di Piacenza.
Così deciso in Roma il giorno 05.10.2016

20.10.2014.

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