Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19090 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19090 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALLARDO ANIELLO nato il 16/02/1984 a VILLARICCA

avverso la sentenza del 21/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42616/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Mallardo Aniello, propone a mezzo di difensore di fiducia ricorso per
cassazione per l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze
il 21 marzo 2017 che, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Siena, ha
rideterminato la pena applicata per il reato di cui all’art. 340 c.p., per avere egli
cagionato l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, non permettendo
agli utenti la salita sull’autobus trattenendosi con la propria auto in corrispondenza

prevenuto da concorrenti titoli di reato ascrittigli perché non più previsti dalla legge
come reato (art. 594 c.p.) e perché estinti per remissione di querela (artt. 582 e 612
c.p.).
Con tre motivi di ricorso il difensore fa valere: a) violazione di legge e vizio di
motivazione per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado
con pochissime righe, omettendo di motivare sulle argomentazioni addotte dalla
difesa -non potendo limitate irregolarità del servizio, quali quelle realizzatesi, ledere
l’ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione- superando la soglia
di oltre ogni ragionevole dubbio; b) violazione di legge e vizio di motivazione per
avere la Corte omesso di motivare in punto di elemento soggettivo del contestato
reato in una fattispecie in cui il dolo ravvisabile sarebbe stato quello di lesioni e non
di interruzione del pubblico servizio; c) violazione di legge e vizio di motivazione per
non avere la Corte di appello concesso le attenuanti generiche in ragione della
genericità della condotta contestata, della collaborazione e del risarcimento danni
prestati in favore della persona offesa.
Con memoria depositata il 31 gennaio 2018, il ricorrente chiede l’assegnazione
alla sesta sezione ed argomenta a sostegno.
Il ricorso è inammissibile perché le proposte censure si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese
dalla corte di merito in tal modo abdicando le prime alla funzione loro tipica (Sez. 6,
n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). L’introdotto mezzo nel contempo
propone questioni manifestamente infondate in ordine alla fattispecie di interruzione
del pubblico servizio come descritta nell’impugnata sentenza, in cui è da ritenersi
contenuto, con la perpiscuamente evidenziata durata della contestata condotta,
l’apprezzamento dell’elemento soggettivo del reato ad integrazione del quale è
sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa
determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando
ed assumendone il relativo rischio (Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Trippitelli, Rv.
257081).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

delle portiere del primo durante la fermata negli appositi spazi, dopo avere assolto il

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018

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