Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19090 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19090 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACURUCU RUEDA RICARDO JAVIER N. IL 27/08/1980
avverso la sentenza n. 5499/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per i reati di
cui agli art. 189 co VI e VII c.d.s Purup Rueda ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del
difensore, lamentando vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le stesse censure già dedotte con i motivi di appello,
puntualmente esaminate e disattese dai giudici del gravame con adeguata motivazione.

legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel precedente giudizio, anziché l’esame dei punti
controversi della pronuncia impugnata.
E difatti, i motivi che si risolvono nel semplice richiamo o nella testuale ripetizione dei motivi di appello
non realizzano l’effetto tipico dell’ impugnazione della sentenza, consistente nella critica della decisione
assunta dai giudici di seconde cure sulla base di diversi nuovi rilievi che scaturiscono dall’esame del suo
contenuto, al contrario si sottopone al giudice di legittimità la cognizione delle medesime questioni sui
quali il giudice di seconde cure si è già pronunciato.
Si richiama in proposito il principio ripetutamente affermato dal questa Corte secondo il quale ”
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare
non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sez.

5, n. 11933 27/01/2005 dep. 25/03/2005 Rv.

231708, conforme Sez. 6, Sentenza 11/03/2009 dep. 14/05/2009 Rv. 243838, rv 2065507 del 1997 n.12 )
Oltretutto Il ricorso è diretto ad introdurre una diversa valutazione delle risultanze processuali non
consentita in sede di legittimità, ove la sentenza impugnata contenga una congrua esauriente motivazione.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da codesta Corte secondo cui il controllo sulla
motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione
dell’art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo,
con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri
di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del
ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato,
queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non
riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U.
n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed esauriente
anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede.
I giudici di seconde cure hanno difatti evidenziato che la versione dei fatti secondo cui sarebbe stato l’amico
trasportato nell’auto condotta dall’imputato, Velez Castaneda, coinvolto nell’incidente stradale causato dal

Con la riproduzione di censure già prospettate in secondo grado si finisce per richiedere al giudice di

predetto, a consigliargli di allontanarsi portando con sé la targa dell’auto e il libretto di assicurazione, per far
perdere le proprie tracce, assicurandogli di non aver riportato nel sinistro stradale lesioni, è smentita dal fatto
che lo stesso ebbe a chiedere il soccorso di altri automobilisti, come risulta dalla deposizione della teste
Villa Coello Luci; questa ha affermato di avere prestato soccorso al passeggero di un’auto andata a finire
contro un albero , il quale perdeva molto sangue dalla testa e dal volto e chiedeva di essere portato in
ospedale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA