Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19090 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19090 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DETTO NICOLA N. IL 24/10/1990
avverso la sentenza n. 3467/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.76 DETTO Nicola

Motivi della decisione

Deve giudicarsi manifestamente infondato il ricorso come in epigrafe
proposto personalmente dall’imputato, condannato con doppia statuizione

reclusione ed euro 600,00 di multa, quale responsabile dei delitti continuati di
cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 (capo A) e di cui agli artt.110,56,629 cod.pen.

4

(capo B), commessi in Cerignola il 2 giugno 2011;donde la declaratoria di
inammissibilità.
Il ricorrente si limita a dedurre vizi motivazionali in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’eccessività della pena inflitta
anche a titolo di aumento per la continuazione, a fronte dell’ esaustivo e
puntuale apparato argomentativo della sentenza impugnata con cui si è invece
ribadita la legittimità delle statuizioni di quella di primo grado circa il diniego
delle invocate attenuanti, a cagione della personalità negativa dello stesso,quale
pregiudicato per vari reati e delle modalità particolarmente riprovevoli della
condotta finalizzata ad estorcere danaro alla vittima oltrechè la congruità del
trattamento sanzionatorio applicato, anche a titolo di continuazione, in
considerazione della gravità del reato sub B.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

conforme nei gradi del giudizio di merito alla pena di anni DUE, mesi OTTO di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA