Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1909 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1909 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TOMMASI CLAUDIO N. IL 29/07/1964
avverso la sentenza n. 2261/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Tommasi Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Brescia in data 22-2-12 , che ha confermato la pronuncia di primo

Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato
di evasione, non essendo ravvisabile la volontà dell’imputato di sottrarsi alle
prescrizioni , atteso che l’unico addebito che può essergli mosso, essendo stato il
Tommasi autorizzato a recarsi dal dentista, è quello di essersi fermato durante il
tragitto per bere qualcosa. Deduce inoltre vizio di motivazione relativamente alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come non vi fosse alcuna ragione plausibile perché
l’imputato uscisse da casa un’ora e mezzo prima rispetto all’orario della visita,
considerato che egli avrebbe dovuto essere accompagnato in auto dalla moglie, il
cui luogo di lavoro distava dall’abitazione appena 300 metri, e avrebbe dovuto
recarsi in una località distante circa 7 Km, percorribili al massimo in 15 minuti .
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel

grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 385 cp
, commesso in Calcinato il 27-1-2006 .

caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi e gravi
precedenti penali da cui è gravato l’imputato. Il ricorso va dunque dichiarato
inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12 .

PQM

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