Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1909 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1909 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASILLO PASQUALE N. IL 15/10/1948
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 187/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. e-tAh.t

it’cL&Q/-‘t4″

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/12/2013

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza resa
all’udienza camerale del giorno 1.12.2011 rigettava
l’istanza di riparazione presentata da Casillo
Pasquale per ingiusta detenzione in regime di
custodia in carcere dal 21/04/94 al 16/03/95 perché
sospettato dei reati di cui agli articoli 416 bis,
640 bis, 314 e 323 c.p., nonché 8 e 4 legge 516/1982.
Con sentenza del Tribunale di Noia del 15.029.05.2007 l’istante fu assolto dal reato di cui
all’art.416 bis c.p., mentre in relazione ai residui
reati fu dichiarato non doversi procedere ex art.531
c.p.p., essendo gli stessi estinti per intervenuta
prescrizione.
Casillo Pasquale,
a mezzo del suo difensore,
proponeva quindi ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza della Corte di appello di Catania e
concludeva chiedendone l’annullamento.
Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per
violazione ed erronea applicazione dell’articolo 314,
commi 1,2 e 4 cod.proc.pen. in quanto erroneamente la
Corte territoriale aveva escluso totalmente il
diritto dell’istante alla riparazione, dal momento
che egli, pur essendo egli stato assolto dalla più
grave delle imputazioni contestate, era stato
prosciolto per prescrizione dalle altre imputazioni
per le quali era stato sottoposto alla misura
cautelare.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo
dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava
tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler
rigettare il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che nella fattispecie che ci occupa
è venuto a mancare un elemento essenziale, e cioè la
declaratoria giurisdizionale sull’ingiustizia della
detenzione, poiché il procedimento si è concluso con
una pronuncia non di merito, quale è quella di
prescrizione, che impedisce il sorgere del diritto
anche nel caso di processo cumulativo avente ad
oggetto più imputazioni, irrilevante risultando il
pieno proscioglimento dalle altre imputazioni.
Questa Corte, in proposito, ha ripetutamente statuito
che ” non è configurabile il diritto alla riparazione
per l’ingiusta detenzione in caso di estinzione del

Ritenuto in fatto

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè alla
rifusione delle spese sostenute dal Ministero
dell’Economia per questo giudizio di cassazione,
spese liquidate in euro 750,00.
Così deciso in Roma il 19.12.2013

reato per prescrizione, a meno che la durata della
custodia cautelare sofferta risulti superiore alla
misura della pena astrattamente irrogabile, o a
quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di
detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti
accertata in astratto la sussistenza dei presupposti
per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della
privazione della libertà personale” (cfr, Cass.,
sez.4, sent. n.34661 del 10.06.2010, Rv.248076)).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e alla rifusione delle spese di
questo giudizio in favore del Ministero resistente
che si liquidano in complessivi euro 750,00.

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