Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19089 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19089 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLO FRANCESCO nato il 09/04/1980 a TORRE ANNUNZIATA

avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42598/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Gallo Francesco, propone personale ricorso per cassazione per
l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20 febbraio
2017 che ha confermato quella resa dal locale Tribunale che aveva condannato il
primo alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 385 c.p., per essersi egli
allontanato senza giustificazione dalla propria abitazione, luogo in cui si trovava agli
arresti domiciliari giusta ordinanza del tribunale di Torre Annunziata, ufficio G.i.p.

legge penale in ordine alla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., mancanza
di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità ed alla quantificazione
della pena.
Il ricorso è inammissibile perché il profilo sulla recidiva è proposto per la prima
volta dinanzi alla Corte di cassazione là dove in appello si faceva questione della
concessione di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ancora inammissibile
perché generico quanto agli ulteriori profili di censura poiché il proposto mezzo non
si confronta in alcun modo con la motivazione resa dalla Corte territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Laura Scalia

Andrea T no

Con unico articolato motivo di ricorso si denunciano erronea applicazione della

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