Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19088 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19088 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RADUNANZA FEDELE nato il 21/09/1977 a NOLA

avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42589/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Radunanza Fedele, propone ricorso per cassazione con il ministero
di difensore di fiducia per l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di
appello di Napoli il 7 giugno 2016 che ha confermato quella resa dal Tribunale di
Noia che aveva condannato il primo alla pena di giustizia, per il reato di cui all’art.
385 c.p., per essersi egli allontanato senza giustificazione dalla propria abitazione
luogo in cui si trovava agli arresti domiciliari giusta ordinanza del tribunale di Napoli,

Con due motivi di ricorso si deduce: a) l’erronea applicazione della legge
penale là dove non si era riconosciuta dai giudici dì appello l’attenuante di cui al
quarto comma dell’art. 385 c.p. e vizio di motivazione sul punto; b) violazione di
legge e vizio di motivazione per l’omesso riconoscimento della sussistenza dell’ipotesi
di cui all’art. 131-bis c.p.
Il ricorso è inammissibile per la novità delle questioni dedotte con il proposto
mezzo che non trovano rispondenza alcuna rispetto al devoluto d’appello.
Per quest’ultimo invero la Corte territoriale si è misurata con i temi dello stato
di necessità, dedotto nel grado come integrato dalla condotta di allontanamento in
quanto determinata dall’irrefrenabile bisogno dell’imputato, tossicodipendente, di
acquistare metadone, in alcun modo sollecitando i motivi di appello una pronuncia
sulla diversa fattispecie di cui al quarto comma dell’art. 385 c.p. (intervenuta
costituzione in carcere dell’evaso prima della condanna).
La questione sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. del pari non è oggetto di
deduzione alcuna della difesa del prevenuto dinanzi alla Corte di appello, neppure in
sede di udienza di discussione, pur nella vigenza, all’epoca, della norma di
introduzione della invocata fattispecie (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2015).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il Presidente

sezione del riesame.

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