Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19088 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19088 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETREA MISU N. IL 28/04/1965
avverso la sentenza n. 3673/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.75 PETREA MISU

Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe, recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. sul presupposto della riconosciuta responsabilità dello stesso in ordine al
reato di cui all’art. 186 comma 2° lett. c) e comma 2-bis cod. strada,commesso
in Roma il 18 settembre 2009, lamentando vizi di violazione di legge in punto

Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in un caso di pena
illegale, ( cfr.ex mu/tis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana): ipotesi
neppure prospettata. Deve altresì rilevarsi che neppure è consentito
all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine
alla mancata applicazione dell’articolo 129 cod.proc.pen. senza precisare per
quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel
momento del giudizio, a fronte peraltro, nel caso di specie, della motivata
insussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione della succitata
disposizione normativa, alla luce del contenuto della comunicazione della notizia
di reato e dei relativi allegati.
Il gravame va quindi giudicato inammissibile perchè manifestamente infondato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

alla ritenuta sussistenza dell’ aggravante di aver cagionato un incidente stradale.

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