Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19087 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19087 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANSONE GIUSEPPE nato il 18/10/1983 a MUGNANO DI NAPOLI

avverso la sentenza del 03/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42585/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
4

L’imputato, Sansone Giuseppe, propone ricorso per cassazione con il ministero
di difensore di fiducia per l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di
appello di Napoli il 3 maggio 2016 che ha confermato quella resa dal locale Tribunale
che aveva condannato il primo alla pena di giustizia, per il reato di cui all’art. 385
c.p., per essersi egli allontanato senza giustificazione dalla propria abitazione luogo
in cui si trovava agli arresti domiciliari giusta ordinanza del tribunale di Napoli,

Con due motivi di ricorso si deduce l’omessa assunzione di prova decisiva, per
non avere la Corte territoriale ammesso la prova dichiarativa della madre del
prevenuto, proprietaria del terrazzo di stretta pertinenza dell’abitazione luogo in cui il
Sansone si trovava in arresti domiciliari ed il vizio di motivazione in cui sarebbero
incorsi i giudici di appello riconoscendo la sussistenza degli elementi integrativi del
reato con motivazione apparente.
Il ricorso è inammissibile perrA assoluta genericità dei motivi proposti che
reiterano censure debitamente e correttamente composte per l’impugnata sentenza
dalla Corte di merito.
È inammissibile infatti il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv.
216473). In più si coglie nelle introdotte critiche, che si risolvono nella reiterazione di
quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, una apparenza della funzione
loro tipica omettendo le stesse di assolvere alla finalità di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, .Arnone,
Rv. 243838).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018

sezione del riesame.

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