Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19086 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19086 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRANZ PETRA SYLVIA nato il 03/07/1970
avverso la sentenza del 28/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 42577/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di fiducia dell’imputata Franz Petra Sylvia propone ricorso per
cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che, confermando
quella resa dal locale tribunale, ha condannato la prevenuta alla pena, sospesa, di un
anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., per avere
ella denunciato, quale amministratrice della Area di Firenze Gallery S.r.l., lo
smarrimento di un assegno ricevuto da un terzo in adempimento di una transazione
titolo era consapevole di esporre il prenditore alla falsa accusa di ricettazione.
Con il ricorso si denuncia, con i due proposti motivi: a) inosservanza o erronea
applicazione della legge penale per avere la Corte di merito ritenuto integrato il reato
di calunnia nell’apprezzata sussistenza in capo all’imputata del correlato dolo
connotato da un rilevante grado di intensità e come tale non soddisfatto dalla forma
eventuale ed escluso da qualsiasi dubbio o errore ragionevole dell’agente
sull’innocenza dell’accusato (artt. 368 in relazione all’art. 43, primo comma, c.p.); b)
mancanza e contraddittorietà della motivazione per essere la corte fiorentina incorsa
in travisamento della prova là dove aveva ritenuto che all’atto dell’emissione
dell’assegno, prima del Natale del 2011, l’unico soggetto a ciò abilitato fosse
l’imputata e che in ogni caso non vi sarebbe stata prova del passaggio delle
consegne tra la prima ed il convivente nella carica sociale, là dove invece al
momento dell’emissione del titolo il Notarianni, convivente della Franz e
sottoscrittore dell’assegno, era divenuto amministratore della società.
Il ricorso è inammissibile perché reitera censure alle quali la Corte di appello
fiorentina ha dato corretta e puntuale risposta finendo per conseguire al proposto
mezzo un’apparenza della funzione sua tipica omettendo lo stesso di assolvere alla
finalità di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
La Corte di merito ha fatto piena e corretta applicazione di consolidata
giurisprudenza di legittimità per la quale integra il reato di calunnia la condotta del
privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in
pagamento ad altro soggetto, simulando, così, il primo ai danni del prenditore del
titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione (Sez. 6, n. 24997 del 17/04/2013,
Salvatore, Rv., 257029; Sez. 6, n. 12810 del 08/02/2012, Rv. 252557, Predieri).
Fattispecie ritenuta integrata per la denuncia sporta dall’imputata in quanto
convivente con colui che ebbe a rilasciare al terzo il titolo a chiusura di una pendente
transazione nel pure apprezzato, ad opera dei giudici di merito, mantenimento da
parte della prima, allorché l’assegno venne emesso, della gestione del conto della
società e quindi dell’emissione dei titoli sullo stesso tratti.
raggiunta dal marito con lei convivente che quindi nel denunciare lo smarrimento del
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Laura Scalia
Andrea‘rEZI
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Così deciso il 08/03/2018