Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19086 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19086 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAISO LUIGI N. IL 04/08/1991
avverso la sentenza n. 6007/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.53 LAISO Luigi
Motivi della decisione

Il ricorso proposto,

per tramite del difensore, dall’imputato di cui in

epigrafe – riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Napoli in composizione
monocratica, della contravvenzione di cui all’art. 116, comma 13° cod. strada,
commesso in Napoli il 27 dicembre 2009 e condannato alla pena di euro

infondato. Va quindi giudicato inammissibile.
Il difensore si limita a dedurre censure meramente apparenti e prive di effettiva
critica all’apparato motivazionale della decisione impugnata, in punto alla
responsabilità dell’imputato, colto dai Carabinieri,dopo esser stato raggiunto, non
avendo ottemperato dall’ALT”, alla guida di motoveicolo benchè privo della
patente di guida in quanto mai conseguita. Diversamente dalle infondate
obiezioni del ricorrente,i1 Giudice di prime cure, in esito ad una valutazione
organica della motivazione, ha altresì esaustivamente argomentato il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non per il solo fatto della
contumacia dell’imputato, ma in perchè questi si determinò a non fornire “alcun
elemento utile per consentire una diversa ricostruzione del fatto “.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).
P Q

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

3.000,00 di ammenda – risulta privo di specificità oltreché manifestamente

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