Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19085 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19085 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLESE VALENTINO nato il 14/05/1987 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42551/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Polese Valentino, propone personale ricorso in cassazione per
l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 24

TTOi

2016 che ha confermato quella resa dal locale Tribunale che aveva condannato il
prevenuto alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., per essersi
egli allontanato dall’abitazione in cui si trovava sottoposto alla misura degli arresti
domiciliari, per ordinanza della Corte di appello di Napoli.

Corte territoriale nel denegare l’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p. per richiamo a mere
vuote formule di stile, quale quella della gravità della condotta.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e gener cità del
motivo. La Corte territoriale ha in modo corretto e congruo con motivazione che si
sottrae a censura in sede di legittimità ritenuto la non riconoscibilità della dedotta
causa di non punibilità, qualificando la ‘gravità’ della condotta con puntuale ed
espresso richiamo alla giustificazione, di cui ha ineccepibilmente evidenziatc la non
sussistenza, fornita dall’imputato (aiuto da prestarsi al nipote undicenne sfuggito per
strada al controllo del padre inabile). La censura risulta inoltre generica e finanche
aspecifica non confrontandosi con la motivazione impugnata con l’indicare, per
l’integrata fattispecie, il “ricorso di un caso di scuola” ai fini del riconoscimento
dell’art. 131-bis c.p. definito per una riproposta mera lettura del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018

Con unico motivo si fa valere il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la

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