Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19085 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19085 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
Data Udienza: 03/07/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TIROZZI LUIGI N. IL 06/11/1976
avverso la sentenza n. 873/2011 TRIBUNALE di TRIESTE, del
22/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
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n.52 TIROZZI Luigi
Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza
di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Trieste ha applicato la pena ex
all’art. 186, comma 2° lett. c) cod. strada (capo A) e di cui agli artt.81 cpv.,341bis cod. pen. ( capo B): entrambi commessi in Trieste il 6 ottobre 2009,
disponendo altresì, per quanto in questa sede rileva, la sospensione della
patente di guida per UN anno,quale sanzione amministrativa accessoria
conseguente alla contravvenzione sub A.
Lamenta il ricorrente vizi di violazione di legge in punto al mancato
proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e di difetto di motivazione in relazione
alla disposta sospensione della patente di guida.
Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto
e perchè
manifestamente infondato.
Quanto alla prima censura dedotta, è opportuno ricordare che
nel
“patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento
– non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua
attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze – ma
anche alla entità ed alle modalità di applicazione della pena,salvo che non si
versi in un caso di pena illegale ( cfr.ex mu/tis: Sezione VII, 21 dicembre 2009,
El Hanana): ipotesi neppure prospettata, nel caso di specie.
In ordine alle altre doglianze, deve ritenersi l’imputato privo di concreto
interesse all’impugnazione posto che la durata della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida risulta applicata nel minimo
edittale ed a tanto il giudice penale deve obbligatoriamente provvedere, a
prescindere sia dalle “pattuizioni ” delle parti sia dalla precedenti o concomitanti
determinazioni dell’autorità amministrativa competente in sede cautelare.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
i
art. 444 cod. proc. pen., nei di lui confronti, quale responsabile dei reati, di cui
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.