Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19084 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19084 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LI GOTTI GIUSEPPE N. IL 13/09/1973
avverso la sentenza n. 794/201.1 CORTE APPELLO di PALERMO, del
11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.51 LI GOTTI Giuseppe

Motivi della decisione

Contro la sentenza di cui in epigrafe,resa a conferma di quella di primo

l’imputato colpevole dei reati – unificati sotto il vincolo della continuazione – di
cui agli artt.99, comma 4 0 , 624, 625 n. 1, 61 n. 5 cod.pen. ( capo A); 337
cod.pen. ( capo B); 582,585,576 n.1 ,61 n.2 cod. pen. ( capo C ): tutti
commessi in Palermo il 13 novembre 2010, condannandolo, concesse le
attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di mesi
OTTO di reclusione ed euro 300,00 di multa, propone il predetto ricorso per
cassazione,per tramite del difensore, lamentando vizi di violazione di legge e vizi
motivazionali in punto alla quantificazione della pena anche in applicazione della
continuazione ed in punto alla denegata esclusione della contestata recidiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte d’appello di Palermo, con argomentazioni esaustive e perspicue, ha
ribadito l’immeritevolezza dell’imputato a qualsivoglia riduzioni della pena ( già
risultata ex se significativamente mite, pur in

esito all’applicazione della

continuazione tra i tre reati ), ritenuta l’irrilevanza della confessione resa dopo
l’avvenuto arresto in flagranza, ferma l’ostatività dei precedenti penali
all’esclusione della recidiva come contestata e ritenuta dai giudici di merito.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, in favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

P Q hl

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a favore della cassa
delle ammende.
ì deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

grado emessa dal Tribunale di Palermo il 23 novembre 2010 che dichiarò

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