Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19083 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19083 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI LUISE ANGELO nato il 12/04/1963 a NAPOLI

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42536/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Di Luise Angelo, con atto pervenuto alla cancelleria di questa Corte
in data 6 marzo 2018, ha rinunciato al ricorso proposto nel procedimento in epigrafe
indicato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, di condanna del
prevenuto per il reato di cui all’art. 319 c.p.
Alla rinuncia all’impugnazione consegue declaratoria di inammissibilità del
ricorso per cassazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Cassa delle ammende, pronuncia, quest’ultima, che rinviene fondamento nel rilievo
che l’art. 616 cod. proc. pen. non fa distinzione tra le ipotesi di inammissibilità
previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591
cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv.
263921). La rinuncia risulta in ogni caso intervenuta in epoca assolutamente
prossima alla data di udienza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018

processuali e della sanzione pecuniaria nella misura di euro tremila a favore della

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