Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19083 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19083 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALAMONE FRANCESCO N. IL 03/05/1976
avverso la sentenza n. 1468/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2013
n.50 SALAMONE Franesco
Motivi della decisione
L’imputato – dichiarato responsabile, con doppia statuizione conforme, del
reato di cui all’art. 186, comma 2° lett. b) cod. strada commesso in Agrigento il
28 settembre 2009 – interposto, per tramite del difensore, ricorso per
pervenire in data 6 giugno 2013, rituale dichiarazione di rinunzia
all’impugnazione,sottoscritta dal difensore investito di apposita procura speciale,
allegata.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), codice di
rito.
Segue, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a titolo
di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.
cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, ha successivamente fatto