Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19082 del 12/02/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19082 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORDENTI ALESSANDRO N. IL 15/11/1979
avverso l’ordinanza n. 6/2011 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
12/08/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/seigite le conclusioni del PG Dott. 4.A

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/02/2013

Ritenuto in fatto
1. Mordenti Alessandro propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in
epigrafe con la quale il GIP del tribunale di Forlì ha disposto la convalida del
provvedimento del Questore con il quale si imponeva l’obbligo di presentarsi al
commissariato di p.s. di Cesena, per tre anni, in concomitanza con gli incontri
di calcio della squadra del Cesena.
2. L’ordinanza fa seguito ai fatti avvenuti in data 30/4/2011.
Poco dopo lo svolgimento dell’incontro di calcio Cesena- Inter, avevano avuto
luogo tafferugli e disordini tra le opposte tifoserie, in seguito ai quali il
Questore di Forlì-Cesena emetteva decreto di divieto di accesso, per anni tre,
ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, a carico di Mordenti
Alessandro Fabio, il quale era stato arrestato e denunciato all’A.G. per le
ipotesi di reato (rapina e lesioni personali lievissime danno di Schiaretti
Giacono, tifoso interist9.
3. Deduce in questa sede il ricorrente:
3.1 Nullità dell’ordinanza che non solo non considera che da taluni elementi di
indagine la partecipazione del ricorrente agli episodi contestati sembra
smentita; ma che nemmeno indica le ragioni di urgenza, di congruità della
misura, né le ragioni per le quali non ha ritenuto di dover considerare le
esigenze lavorative ed i rilievi sulla vessatorietà della doppia presentazione
durante la medesima partita al commissariato;
3.2 violazione di legge e difetto di motivazione sulle ragioni per le quali
l’obbligo di presentazione ( al commissariato di Cesena)) è stato imposto per
due volte per gli incontri disputati dalla squadra del Cesena;
3.3 mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali non erano state ritenute
attendibili le prove e le memorie difensive.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Come correttamente rilevato dal PG nella sua requisitoria va preliminarmente
osservato che nell’ordinanza di convalida si dà atto della presentazione di
memoria difensiva, che si ritiene non sufficiente a contraddire la ricostruzione
dei fatti contenuta nella notizia di reato e nella motivazione del decreto del
Questore.
Quanto
alle
rimanenti
doglianze,
l’impugnata
ordinanza,
seppure
sinteticamente motivata, risulta corretta e sufficiente, poiché si dà atto non
solo del comportamento illecito attribuito al ricorrente, ma anche dei suoi
precedenti specifici, elementi questi logicamente ritenuti di alto valore
sintomatico dell’estrema pericolosità sociale dell’interessato.
Ciò, come osservato dal PG, è senz’altro sufficiente per ritenere che il
provvedimento impugnato non presentati vizi rilevabili in sede di legittimità,
nemmeno sotto il lamentato profilo della doppia imposizione dell’obbligo per
ciascun incontro.
Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione

t

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 12.2.2013

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