Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19082 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19082 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAUSI GIUSEPPE nato il 06/08/1976 a TORRE ANNUNZIATA
avverso la sentenza del 12/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 42514/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Lausi Giuseppe, propone a mezzo di difensore di fiducia ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 settembre
2016 che ha confermato, salva rideterminazione
in melius
del trattamento
sanzionatorio, quella resa dal locale Tribunale che lo aveva condannato per i reati di
cui agli artt. 337, 582, 585, 576 in relazione all’art. 61 n. 2 c.p. per avere egli usato
violenza nei confronti di personale della P.S. mentre compiva un atto del proprio
giudicate guaribili in dieci giorni, che gli stavano contestando una contravvenzione
per sosta vietata.
Con tre motivi di ricorso si deduce la nullità dell’impugnata sentenza per vizio di
motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 337 c.p., all’art. 61 n. 2
c.p., con contestazione portata sulla ritenuta integrazione del reato di resistenza
ascritto e sul pure apprezzato, in sentenza, nesso teleologico, denunciandosi
malgoverno degli esiti di prova, medesime censure svolgendosi poi in relazione agli
artt. 133 e 62-bis c.p. quanto al trattamento sanzionatorio applicato.
Il ricorso è inammissibile perché i proposti motivi, generici, non si confrontano
con i contenuti dell’impugnata sentenza riproponendo dirette censure sul fatto non
consentite nel giudizio di legittimità, in più cogliendosi nelle introdotte critiche, che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e
puntualmente disattese dalla corte di merito, una apparenza della funzione loro tipica
omettendo le stesse di assolvere alla finalità di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
ufficio, investendo con la propria vettura gli operanti, ai quali cagionava lesioni