Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19082 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19082 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMICO LUIGI N. IL 11/05/1959
avverso la sentenza n. 573/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2013
n.49 D’AMICO Luigi
Motivi della decisione
Il ricorso come in epigrafe
proposto, a mezzo del difensore,
dall’imputato – riconosciuto responsabile, con doppia statuizione conforme nei
gradi del giudizio di merito, del delitto di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod.
pen., accertato in Castrofilippo I’ll febbraio 2010 – è basato su pretesi vizi di
diniego della scriminante prevista dall’art. 54 cod. pen. e dell’attenuante comune
di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Le dedotte censure appaiono in realtà del tutto
insussistenti; donde la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Va rilevato che la pronunzia de qua
risulta corredata da esaustivo e puntuale
apparato argomentativo alla cui stregua si è rilevato come l’imputato abbia
omesso di fornire plausibili giustificazioni di aver agito nella ricorrenza di tutte le
condizioni di fatto integranti la citata scriminante, con particolare riferimento
alla causa dell’asserita condizione di pericolo. Né poteva ritenersi – si è altresì
soggiunto –
che avesse cagionato un danno di ” speciale tenuità” l’uso
prolungato di elettrodomestici.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.
violazione di legge e su vizi motivazionali della sentenza impugnata,quanto al