Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19081 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19081 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VILLODAS YARÌN ALEXIS DIEGO N. IL 04/04/1991
HERRERA HERRERA JOSE LUIS ALFREDO N. IL 10/04/1991
avverso la sentenza n. 4523/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.48
VILLODAS YARIN ALEXIS DIEGO – HERRERA HERRERA JOSE LUIS
ALFREDO
Motivi della decisione
Gli imputati propongono, per tramite del difensore, ricorso cumulativo per
cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte d’appello
di Torino confermava, in punto responsabilità, la sentenza emessa in data 26
aprile 2011 dal Tribunale di Torino che, in esito a giudizio abbreviato, dichiarò
entrambi colpevoli del delitto di cui agli artt. 110,56, 624, 625 n.2 cod.

declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche e riducendo la pena a
ciascuno degli imputati, a mesi DUE, giorni VENTI di reclusione ed euro 80,00.
Entrambi i ricorrenti lamentano vizi di omessa motivazione in punto alla
determinazione del trattamento sanzionatorio; il Villodas anche in punto al
diniego della sospensione condizionale della pena. Deve rilevarsi, ad onta delle
infondate censure dedotte, che la Corte d’appello ha fatto luogo ad una
consistente riduzione della pena, applicando con criterio di prevalenza le già
concesse attenuanti generiche, di guisa da pervenire alla quantificazione di pena
in assoluto assai mite, di cui gli imputati non hanno legittimamente ragione di
dolersi. Ha inoltre ineccepibilmente motivato il diniego al Villodas della
reiterazione della sospensione condizionale sul rilievo della prognosi sfavorevole
di futura astensione dalla recidiva, avendo egli commesso reato identico poco
tempo prima, riportando condanna.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00,
ciascuna, in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, degli stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).
PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e

condanna i ricorrenti singolarmente al

pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013
Il Cons. est.

Presidente

pen.,commesso in Torino 1’11 febbraio 2011, parzialmente riformandola previa

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