Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19080 del 30/01/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19080 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 30/01/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
CLEMENTE CALOGERO N. IL 27/05/1994
avverso l’ordinanza n. 855/2012 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
20/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Igtfe/sentite le conclusioni del PG Dott.
Q-2

Uditi difensor Avv.; tre

c-

34393/2012

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di arresto in flagranza per reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/1990 (in
relazione alla partecipazione attiva a un acquisto di quattro chili di hashish) Clemente Calogero
è stato sottoposto dal gip del Tribunale di Sciacca, con ordinanza del 5 giugno 2012, alla
custodia cautelare in carcere. Avendo l’indagato proposto richiesta di riesame, il Tribunale di

sussistenza dei gravi indizi (visto il contenuto del verbale d’arresto e del verbale di
perquisizione) nonché delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, lettera c), c.p.p., ma
ritenendo adeguati in sufficiente misura gli arresti domiciliari, tenuto conto della giovane età
(18 anni appena compiuti) dell’indagato, della sua incensuratezza e del fatto che il periodo già
trascorso in carcere aveva avuto un effetto deterrente.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo ha presentato ricorso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, sulla base di due motivi.
Quale primo motivo, il ricorso denuncia la violazione dell’articolo 275 c.p.p. essendovi
proporzione e adeguatezza rispetto al fatto criminoso solo nella misura cautelare carceraria.
Quale secondo motivo, viene addotto vizio motivazionale, essendo contraddittorio riconoscere
le esigenze cautelari dell’articolo 274, lettera c), c.p.p. e al tempo stesso concedere gli arresti
domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché, per quanto il primo sia
rubricato come violazione di legge, entrambi in realtà sono incentrati sulla valutazione dei
presupposti di fatto della cautela operata dal Tribunale del riesame con esiti che il ricorrente
non condivide. La cognizione di fatto è preclusa in sede di legittimità, salvo il controllo della
congruità e della logicità della motivazione che la illustra. Nel caso di specie, il Tribunale come emerge dalla sintesi sopra effettuata del contenuto della sua ordinanza – ha svolto una
motivazione completa, analitica, specifica e priva di contraddittorietà o comunque di illogicità
alcuna, chiaramente esternando sulla base di quali rilievi, appunto fattuali, ha ritenuto
sufficienti a tutelare le esigenze cautelari riscontrate gli arresti domiciliari. Il ricorso del
pubblico ministero va pertanto respinto.

Palermo, con ordinanza del 20 giugno 2012 ha parzialmente accolto la richiesta, rilevando la

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2013

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