Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1908 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1908 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ROCCO FIORELLO N. IL 12/12/1984
2) CIARELLI VINCENZO N. IL 25/03/1987
avverso la sentenza n. 1045/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 02/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/11/2012
OSSERVA
Di Rocco Fiorello e Cltsiarelli Vincenzo ricorrono per cassazione avverso la sentenza
emessa dalla Corte d’appello di L’aquila in data 2-2-11 , che ha confermato , in
punto di responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per i reati di cui agli artt 110- 337 e 110, 81 cpv , 61 n 2 e 582 cp
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle
allarmanti modalità di commissione dei fatti .
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i,Vi-icorrert al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
IlAQItA k)
Così deciso in Roma il 29-11-12.
, commessi in Teramo il 28-7-2008.