Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19079 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19079 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REGGIOLI STEFANIA nato il 23/02/1966 a FIRENZE

avverso la sentenza del 06/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42479/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputata, Reggioli Stefania, propone a mezzo di difensore di fiducia ricorso
per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 giugno
2017 che ha confermato quella resa dal locale Tribunale il 24 ottobre 2012 che tryé
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(13713aringra l’aveva condannata, all’esito di giudizio ordinario, alla pena di giustizia
per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. perché, in concorso con altri ed in forma
continuata, avendo svolto la funzione pubblica di riscossione delle tasse
automobilistiche per conto della Regione Toscana giusta convenzione stipulata dalla
stessa regione con la delegazione Aci di cui la prevenuta era legale rappresentante,
si impossessava della somma di euro 55.781,85 di cui aveva acquisito la disponibilità
in ragione del pubblico ufficio ricoperto, trattandosi di importi delle tasse
automobilistiche regionali.
Con cinque motivi di ricorso si fa valere: a) la mancata assunzione di prova
decisiva consistente in una perizia contabile, essendo l’elaborato della c.t.u. basato
unicamente sull’analisi di files telematici della regione che si erano in passato
mostrati fallaci; b) l’illogicità manifesta della motivazione in punto di mancato
rinnovo dell’istruttoria dibattimentale ritenendo, di contro al vero, la Corte territoriale
che la difesa non avesse opposto aperta censura alle risultanze della c.t.u.; c)
l’illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla mancata impugnazione
delle statuizioni civili invece presente avendo la difesa richiesto ammissione d perizia
contabile; d) violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. per non
avere la Corte distrettuale esplicitato l’impianto argomentativo della sentenza senza
una approfondita analisi degli elementi costitutivi del reato; e) mancanza e manifesta
illogicità della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato,
non avendo

tmotivazione risposto a tutte le doglianze difensiwr, in particolare

ritenendo la sussistenza dell’elemento soggettivo per motivazione stereotipata,
essendo comunque l’imputata convinta del fatto che risultando presente sul conto
corrente di riferimento un saldo attivo al momento della chiusura, tanto avrebbe
soddisfatto la regione delle somme ancora dovute. E’ stata depositata memoria il 21
febbraio 2018, a sostegno dei motivi introdotti in ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché i proposti motivi sono reiterativi di censure già
dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale che pienamente argomenta sulla
sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sulla non decisività della perizia
contabile richiesta scrutinando gli esiti della disposta c.t.u. ed i margini di
contestazione assai ristretti degli accertamenti per la stessa condotti sul
funzionamento del sistema di riscossione delle tasse automobilistiche e riversamento
alla regione degli introiti. Resta congruamente esclusa dal giudice di appello per
impugnata sentenza, per gli argomenti portati in ricorso, la contestazione sulla
pretesa civile, relativamente al quantum, non capaci di contraddire efficacemente la
decisione sul punto assunta in secondo grado.

7‘.-

Le dedotte manifeste illogicità restando mal governate dagli addotti argomenti
non valgono a disarticolare l’argomentare adottato dalla Corte di appello.
Incorre quindi il ricorso in una apparenza della sua funzione tipica omettendo di
assolvere al ruolo di critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018

P.Q.M.

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