Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19079 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19079 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAUDICINO DOMENICO N. IL 01/06/1964
avverso la sentenza n. 9004/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.46 LAUDICINO Domenico

Motivi della decisione
Deve giudicarsi manifestamente infondato il ricorso come in epigrafe
proposto dall’imputato, condannato alla pena di mesi OTTO di reclusione ed euro
200,00 di multa, con la sentenza emessa in grado d’appello previa conferma
della penale responsabilità dello stesso in ordine al delitto di cui agli artt.99,

2010; donde la declaratoria di inammissibilità.
Il ricorrente si duole del difetto di

motivazione in ordine alla entità del

trattamento sanzionatorio applicato in mancanza delle attenuanti generiche,
invece riconosciute all’imputato fin con la sentenza di primo grado e confermate
dalla Corte d’appello che ha altresì proceduto ad una sensibile riduzione della
pena.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

comma 2°,110,624,625nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Avellino il 18 agosto

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