Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19078 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19078 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONAURIO VINCENZO nato il 17/10/1983 a NAPOLI
avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 42471/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Buonaurio Vincenzo, propone personale ricorso per cassazione per
l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 16 dicembre
2016 che ha confermato quella resa dal locale Tribunale che aveva condannato alla
pena di giustizia per il reato di cui all’art. 385 c.p., per essersi egli allontanato senza
giustificazione dalla propria abitazione luogo in cui si trovava in regime di detenzione
domiciliare giusta ordinanza del tribunale di sorveglianza di Napoli.
relazione all’art. 125 c.p.p. per essere la sentenza impugnata, di adesione alla
motivazione resa dal giudice di primo grado, del tutto carente di motivazione rispetto
alle doglianze contenute nell’atto di appello.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo proposto.
È inammissibile infatti il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv.
216473).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Laura Scalia
Andrea ona
Con unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in