Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19078 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19078 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAMAGNINI GIANFRANCO N. IL 09/06/1974
avverso la sentenza n. 12/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.45 TAMAGNINI Gianfranco

Motivi della decisione

Il ricorso, come in epigrafe proposto dal difensore nell’interesse
dell’imputato – giudicato responsabile, con la sentenza d’appello emessa in

cod.pen. commesso in Rieti il 9 dicembre 2006 – va giudicato inammissibile.
Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva valutazione del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune
da vizi logico – giuridici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in
un ragionamento rigorosamente ancorato alle incontestabili risultanze probatorie
costituite dalle deposizioni della parte offesa e del

teste Colantoni; dalle

risultanze del referto del pronto soccorso, stilato poco più di un’ora dopo
l’incidente oltrechè dalle conclusioni della consulenza medico-legale di parte; il
tutto ad inconfutabile dimostrazione della penale responsabilità dell’imputato
che, per la disattenta condotta di guida, percorrendo una via stretta sulla quale
la marcia era resa ancor più difficoltosa a cagione della presenza di
impalcature,omise di prestare attenzione al pedone in transito investendolo
allorchè era sceso in strada per far passeggiare il cane ( finito sotto le ruote
dell’automobile ) una volta che lo stesso prevenuto era ripartito di ” scatto
“,dopo una breve fermata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
ammende

DEP

I T AT kisitei deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

IN CANCELLERI 9Q

riforma di quella di assoluzione di primo grado, del delitto di cui all’art. 590

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