Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19077 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19077 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRISCARI PIETRO nato il 14/05/1972 a PATERNO’

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42465/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Triscari Pietro, propone, a mezzo di difensore di fiducia, ricorso in
cassazione per l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze
il 7 marzo 2017 che ha confermato quella del locale Tribunale che lo aveva
condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma e
341-bis cod. pen., per avere egli con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, sulla pubblica via ed in presenza di più persone, offeso l’onore ed il

causa e nell’esercizio dello loro funzioni.
Con unico articolato motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.
133 e 132 c.p., e vizio di motivazione in ordine all’inflitto trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo proposto.
È inammissibile infatti il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv.
216473).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018

prestigio di più appartenenti alla p.s. mentre svolgevano attività di prevenzione e a

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