Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19076 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19076 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URZILLO ORESTE N. IL 11/02/1958
avverso la sentenza n. 3659/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.43 URZILLO Oreste

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe, lamentando vizi di violazione della legge
sostanziale e processuale nonchè di contraddittorietà e di manifesta illogicità
della motivazione, in punto alla confermata responsabilità del predetto in ordine

detenzione a fini di spaccio di gr. 26 circa di sostanza stupefacente tipo cocaina,
da cui potevano estrarsi n. 81 dosi medie giornaliere; fatto commesso in
Gricignano di Aversa il 13 marzo 2003.
I ricorso va giudicato inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.,
perché manifestamente infondato e perchè proposto per motivi non consentiti in
sede di legittimità. Intende invero il ricorrente, mediante la prospettazione
meramente apparente dei dedotti vizi, indurre questa Corte ad una lettura
alternativa dell’apprezzamento delle emergenze di puro fatto ( in particolare
delle testimonianze rese dagli agenti di P.G. operanti e verbalizzanti,oggetto di
rinnovazione dibattimentale disposta dal Giudice di rinvio in ossequio a quanto
stabilito con la sentenza di annullamento emessa da questa Corte ) cosiccome
congruamente valutate dalla Corte distrettuale e del tutto legittimamente
poste a base della decisione impugnata. A tale stregua si era ritenuta
pacificamente acquisita la prova della penale responsabilità dell’imputato, veduto
consegnare lo stupefacente all’acquirente Ammendola avendo i testi riferito di
aver notato uno ” scambio ” tra i due tant’è vero che l’Urzillo ( fuggito
immediatamente in casa al sopraggiungere dei Carabinieri ) fu trovato in
possesso della somma di euro 970,00, evidentemente ricevuta dal primo in
pagamento della droga contenuta in un involucro rinvenuto nel cortile in
prossimità del luogo ove il conducente dell’automobile fu veduto disfarsene. Con
motivazione del pari congrua ed immune da vizi logici (come tale incensurabile in
sede di legittimità ) la Corte d’appello di Napoli, in veste di Giudice di rinvio, ha
dato atto della compatibilità della somma di euro 970,00 (rinvenuta in possesso
del prevenuto) con l’oggetto e con le modalità dello scambio.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q N1

al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.,73 d.P.R. n. 309/1990,di illecita

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 5 luglio 2013.

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