Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19075 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19075 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IAVAZZI SALVATORE nato il 22/01/1951 a NAPOLI
avverso la sentenza del 20/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 42455/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Iavazzi Salvatore, ricorre personalmente in cassazione per atto in
data 5 febbraio 2016 contro la sentenza del 20 novembre 2015 della Corte di Appello
di Napoli che ha confermato quella resa dal locale Tribunale che aveva condannato
l’imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 367 c.p.
Con unico motivo si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt.133 e
62-bis c.p., ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nella
determinazione del trattamento sanzionatorio anche per il diniego delle circostanze
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti,
in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso
la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
243838).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore
Laura Scalia
Il Presidente
Andrea
attenuanti generiche.