Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19075 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19075 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOZZA ANTONIO N. IL 09/01/1945
r.
avverso la sentenza n. 8920/201 iìf RIBUNALE di TARANTO, del
11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

f

Data Udienza: 03/07/2013

n.42 CAPOZZA Antonio

Motivi della decisione

L’imputato

ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la

sentenza 11 maggio 2012 del GIP del Tribunale di Taranto, di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata,quale responsabile del delitto di cui

2010,Iamentando il difetto di motivazione in punto pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale ( cfr.,ex muitis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che, nel
caso di specie, deve escludersi attesa l’applicazione all’imputato della pena
ritenuta di giustizia, compresa entro i limiti edittali di legge.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 luglio 2013.

agli artt.624,625 n.2 cod. pen. commesso in Faggiano il 15 novembre

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