Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19074 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19074 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARENA GENNARO nato il 16/11/1967 a NAPOLI

avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42428/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Arena Gennaro, ricorre in cassazione a mezzo di difensore di fiducia
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 febbraio 2017 che
pronunciata in sede di rinvio da annullamento della Corte di cassazione del 21 giugno
2016 ha confermato quella resa il 20 maggio 2015, ritenendo l’applicazione della
recidiva contestata.
Con unico motivo di ricorso si fa valere la violazione di legge in relazione all’art.
99, quinto comma, c.p. e la mancanza di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte

enunciato da questa Corte in sede di annullamento.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di
appello di Napoli provveduto, in applicazione del principio affermato da questa Corte,
a motivare sulla ritenuta recidiva di cui all’art. 99, comma quinto, c.p.,
nell’osservanza di quanto statuito nella sentenza della Corte costituzionale n. 183 del
23 luglio 2015, muovendo dal numero dei precedenti e dalla loro natura per
argomenti che non si espongono a censura di questa sede in quanto non integrativi,
per l’offerta esegesi della disposizione in scrutinio, di una violazione dei contenuti
della norma come integrati dalla pronuncia del giudice delle leggi.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro
3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 08/03/2018

territoriale ritenendo la sussistenza della recidiva, in violazione del principio di diritto

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