Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19074 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19074 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAVONE FRANCO N. IL 16/05/1951
avverso la sentenza n. 1560/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.41 NAVONE Franco

Motivi della decisione

Il ricorso come in epigrafe proposto dall’imputato – condannato alla pena di
mesi SEI di reclusione ed euro 300,00 di multa, con statuizioni conformi in
entrambi i gradi di giudizio di merito, quale responsabile del delitto di cui all’art.

specificità oltrechè manifestamente infondato.
Va quindi dichiarato inammissibile.
Il ricorrente si limita a dedurre – in punto al trattamento sanzionatorio ed al
diniego delle attenuanti generiche – vizi motivazionali aspecifici, astrattamente
riferiti alla sentenza impugnata invece corredata da esaustivo e puntuale
apparato argomentativo a suffragio della improponibilità di una riduzione della
pena e del riconoscimento delle invocate, attesi i numerosi precedenti penali
anche specifici ( oltre venti ) e la gratuità del reato commesso in ragione
dell’oggetto dello stesso, costituito in massima parte, da bottiglie di alcoolici,non
finalizzati a sopperire ad esigenze di vita.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

624 cod. pen., commesso in Rapallo il 20 novembre 2005 – è privo di

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