Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19073 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19073 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAMPASI MASSIMO N. IL 05/11/1988
TRONI ALFREDO N. IL 26/02/1971
avverso la sentenza n. 498/2009 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,
del 08/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2013
n.40 LAMPASI Massimo – TRONI Alfredo
Motivi della decisione
Gli imputati propongono, per tramite dei rispettivi difensori, distinti ricorsi
per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in
Vibo Valentia, del delitto di cui agli artt. 110, 624-bis,625 n. 2 cod.pen.,
commesso in Serra S.Bruno il 16 giugno 2009.
Lamentano i ricorrenti il vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione
in punto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 cod.
pen. ed in punto responsabilità.
I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Contrariamente alle generiche obiezioni dei ricorrenti,deve rilevarsi che il
Tribunale ha congruamente evidenziato, in adempiendo agli obblighi al
riguardo imposti dalla particolare natura della sentenza patteggiamento,che
corretta risultava la qualificazione giuridica del fatto, anche in relazione alla
contestata aggravante di aver fatto uso di violenza sulle cose svellendo la porta
d’ingresso dell’abitazione onde introdursi nella stessa e che la responsabilità dei
prevenuti discendeva dal contenuto del verbale di arresto e dell’interrogatorio di
convalida; donde l’esclusione dei presupposti di applicabilità dell’art. 129 cod.
proc. pen.
Né gli imputati possono avere interesse alcuno a dolersi di siffatta motivazione
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento
che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia dagli
stessi espressa.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti
stessi:cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene
equo e congruo determinare in euro 1.500,00, ciascuno, a titolo di sanzione
pecuniaria.
PQM
epigrafe indicata, con cui venivano riconosciuti responsabili dal Tribunale di
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013
Il Cons. est.