Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19072 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19072 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COZZOLINO CARMELA nato il 01/08/1948 a BOSCOTRECASE
avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 42420/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputata, Cozzolino Carmela, ricorre a mezzo di difensore dì fiducia in
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 gennaio 2016
che ha confermato quella resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 14 luglio 2010 che
aveva condannato la prevenuta per il reato di cui all’art. 367 c.p. per avere ella, con
denuncia del 9 ottobre 2008 presentata presso i carabinieri di Torre Annunziata,
denunciato falsamente di essere stata investita in data 15 luglio 2008 da
un’automobile in San Giuseppe Vesuviano, in modo che si potesse iniziare un
Con due motivi di ricorso si fa valere violazione di legge e vizio di motivazione
in ordine: a) alla ritenuta penale responsabilità della prevenuta per il reato ascrittole,
non configurabile avendo la incriminata denunciaM ad oggetto alterazioni del vero
che non avrebbero immutato in modo sostanziale gli aspetti concreti del fatto sì da
incidere sulla sua identificazione; b) alla erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p.
secondo quanto richiesto nei motivi aggiunti presentati dinanzi alla Corte territoriale,
sollecitando dell’indicato istituto l’applicazione dinanzi alla Corte di cassazione.
I motivi di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati trovando
kt) per l’impugnAfentenza piena applicazione la giurisprudenza di legittimità in ordine
alla integrazione del reato di cui all’art. 367 c.p. nell’apprezzata natura di pericolo
dello stesso per la denuncia incriminata sporta dalla prevenuta, idonea a determinare
l’avvio di un procedimento penale e, ancora, quanto all’operata esclusione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., saggiando la Corte distrettuale di
quest’ultima norma l’applicabilità in relazione alle modalità della condotta e di una
congrua lettura finalistica della stessa.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro
3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Laura Scalia
Andrea onci
procedimento penale per accertarlo.