Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19072 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19072 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO PRESTI SALVATORE N. IL 28/07/1951
avverso la sentenza n. 1660/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2013
n.38 LO PRESTI Salvatore
Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
responsabile del delitto di cui agli artt.110,56,624,625 n.7 cod. pen.,commesso
in Genova 1’8 novembre 2004 e condannato alla pena di mesi DIECI di
reclusione ed euro 100,00 di multa ) lamentando vizi di violazione di legge in
punto responsabilità ed in punto pena.
Il ricorso è
inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché
manifestamente infondato e perché proposto in termini generici ed assertivi,
non enunciando alcuna critica specifica in ordine al contenuto valutativo della
sentenza impugnata con la quale, al contrario, si è dato esaustivamente e
puntualmente atto del complesso probatorio sul quale si fondava l’affermazione
di penale responsabilità del prevenuto (individuato quale mandante del tentato
furto), ribadendosi peraltro, in ragione degli specifici precedenti penali e della
gravità del fatto, l’assoluta congruità della pena, insuscettibile di qualsivoglia
riduzione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q N1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.
in epigrafe ( resa a conferma di quella di primo grado con cui fu dichiarato