Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19071 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19071 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRAGLIO DANIELE N. IL 08/04/1982
avverso la sentenza n. 266/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.37 SERRAGLIO Daniele

Motivi della decisione

Deve giudicarsi manifestamente infondato il ricorso come in epigrafe
proposto,a mezzo del difensore, dall’imputato, condannato alla pena di mesi
DIECI di reclusione ed euro 300,00 di multa, con doppia statuizione conforme nei

81cpv., 624, 625 n.4 cod. pen. commesso in Valenzano il 28 luglio 2000;
donde la declaratoria di inammissibilità.
Il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge per la mancata declaratoria di
estinzione degli addebiti per maturata prescrizione nonchè vizi motivazionali in
ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. oltrechè in punto responsabilità. A fronte
delle dedotte censure, la Corte d’appello ha invero ribadito, con l’esaustivo e
puntuale apparato argomentativo della sentenza impugnata, sia la congruità del
trattamento sanzionatorio ( pari pressoché al minimo ) nonostante la
pericolosità della condotta dell’imputato ( autore di due scippi in immediata
successione temporale ) al pari dell’implicita esclusione, in nome della coerenza
logica della motivazione, del riconoscimento delle attenuanti generiche sia la
ineccepibile affermazione di penale responsabilità dello stesso, identificato, al
pari dei correi, dai Carabinieri che li videro, dopo aver ricevuto la segnalazione
dello scippo commesso in danno di Mazzone Rosa, mentre avevano loro intimato
l’ALT”.
La pacifica inammissibilità del ricorso preclude in ogni caso ed in via generale, il
rilievo della prescrizione, in ossequio all’insegnamento delle Sezioni Unite di
questa Corte (seguito da numerose pronunzie conformi e dal quale non v’e
motivo di deflettere) che, con sentenza n. 32

del

22/11/2000

Cc. (dep. 21/12/2000 ) rv. 217266, hanno così statuito : ” L’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).” Nel caso di specie deve comunque
conclusivamente osservarsi che neppure alla data odierna si è maturata tale
causa estintiva dovendosi applicare – a decorrere dalla data del fatto: 28 luglio
2000 – il termine massimo di anni quindici ex artt. 157, commi 10 n. 3, 2°,160
cod. pen., nel testo previgente alla novella e 10, comma 30 della legge n. 251
del 2005, risalendo la sentenza di condanna di primo grado al 15 novembre
2004.

i

gradi del giudizio di merito, quale responsabile del delitto di cui agli artt.110,

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

P Q M

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