Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19070 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19070 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIMER ANDREA N. IL 19/12/1991
avverso la sentenza n. 5178/2011 TRIBUNALE di TARANTO, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.36 LIMER Andrea

Motivi della decisione

Deve giudicarsi inammissibile, siccome manifestamente infondato, il

sentenza resa in data 13 dicembre 2011 dal Tribunale di Taranto, ex art. 444
cod. proc. pen. con la quale fu giudicato responsabile del delitto di cui agli artt.
110,56, 624, 625 nn.2, 5 e 7 cod. pen., commesso in Taranto il 17 gennaio
2011.
Contrariamente alle obiezioni dedotte in termini generici, apodittici ed astratti
dal ricorrente – che lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che il Tribunale ha recepito l’insegnamento ripetutamente
affermato da questa Corte secondo il quale la motivazione della sentenza non
può non essere conformata alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa
dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento
che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del
giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue che, come
questa Corte ha più volte avuto modo di ribadire, l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà atto che è corretta, sulla base degli atti, la
qualificazione giuridica del fatto cosiccome contestato;che non ricorrono i
presupposti di applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. atteso quanto emerso
dai verbali di arresto, di perquisizione personale e di sequestro,sicchè non vi
sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

i

ricorso, come in epigrafe proposto personalmente dall’imputato avverso la

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA