Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1907 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1907 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAPARRO ANTONIO N. IL 12/11/1963
avverso la sentenza n. 7683/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Caparro Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data 13-12-11 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, commesso in Napoli il 16-10-2006.
Il ricorrente lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione

Il ricorso va dichiarato inammissibile , in quanto basato su motivi manifestamente
infondati. Costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, come la
Corte d’appello ha correttamente evidenziato , sulla base della giurisprudenza di
legittimità citata nella pronuncia impugnata, che l’attenuante in disamina può
essere ravvisata soltanto ove l’evaso si costituisca in carcere o tenga una condotta
equivalente , come il consegnarsi alla competente Autorità. Il volontario rientro
presso l’abitazione non è sufficiente ad integrare gli estremi dell’attenuante in
questione.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 29-11-12.

dell’attenuante di cui all’art 385 ult. co cp.

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