Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1907 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1907 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASANOVA DENNY N. IL 21/08/1985
avverso l’ordinanza n. 1206/2012 GIP TRIBUNALE di BELLUNO, del
18/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
letteimemilte le conclusioni del PG Dott.
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CA’A4),

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

Avverso l’ordinanza di cui sopra il Casanova
personalmente proponeva ricorso in cassazione e
concludeva chiedendone l’annullamento limitatamente
alla conferma della revoca della patente di guida
per i seguenti motivi:
l) errata applicazione della legge penale con
riferimento alla sussistenza della recidiva nel
biennio. Osservava sul punto il ricorrente che la
prima violazione dell’art.186 del Codice della
Strada era stata da lui commessa il giorno
1.12.2008 (il relativo decreto penale di condanna
diveniva irrevocabile il 26.09.2009) e la seconda
violazione in data 17.09.2011, quando erano
trascorsi ormai oltre due anni dalla prima. Il
G.I.P. pertanto avrebbe errato nell’applicare la
legge penale con riferimento all’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida.
2) Errata applicazione della legge penale con
riferimento all’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria. Secondo il ricorrente,
in seguito alla dichiarazione di estinzione del
reato all’esito del positivo svolgimento del lavoro
di pubblica utilità, viene meno altresì la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della
patente. Il legislatore infatti ha indicato
espressamente l’effetto del positivo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità sulla sospensione
della patente di guida che viene dimezzata. E ciò
comporterebbe il venir meno della più grave
sanzione accessoria della revoca della patente.
3) Errata applicazione di legge con riferimento
alla competenza del giudice penale e/o esercizio da
parte del giudice di una potestà riservata per
legge a organi amministrativi, in quanto, ad avviso
del ricorrente, ai sensi dell’art.224, comma III
del Codice della Strada, a seguito della
declaratoria di estinzione del reato, non sarebbe
il giudice penale competente ad applicare la
sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente, bensì il Prefetto.

Con ordinanza in data 18.04.2013 il G.I.P del
Tribunale di Belluno ha confermato la revoca della
patente di guida nei confronti di Casanova Denny,
imputato in ordine al reato di cui all’articolo
186, comma 2 del decreto legislativo 30.04.1992 n.
285., giudicato con sentenza del 22.11.2012, ha
pure confermato la revoca della patente di guida
originariamente disposta.

PI

Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie che ci occupa il giudice, nel
dichiarare a seguito del positivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità stabilito nei confronti
del ricorrente, l’estinzione del reato giudicato
con sentenza del 22.11.2012, ha altresì confermato
la revoca della patente di guida originariamente
disposta.
Tanto premesso si osserva che,
proprio la
considerazione svolta nel provvedimento impugnato
in conformità al dato normativo, secondo cui, in
caso di dichiarata estinzione del reato a seguito
del positivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità, il giudice dispone la riduzione alla metà
della sospensione della patente di guida, dimostra
che quest’ultima non può essere revocata.
la
determinando
statuizione
infatti,
Tale
definitiva privazione del titolo abilitativo,
risulta in insanabile contrasto con la previsione
di legge che, invece, riducendo della metà la
sanzione amministrativa della sospensione della
patente, evidenzia la temporaneità che deve
caratterizzare la privazione del detto titolo nel
sopra indicato specifico caso di estinzione del
reato.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto
annullato senza rinvio limitatamente alla revoca
della patente di guida.
PQM
impugnata
l’ordinanza
rinvio
senza
Annulla
limitatamente alla statuizione di conferma della
revoca della patente, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma il 13.12.2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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