Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19065 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19065 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARRIS RICCARDO N. IL 10/10/196f
avverso la sentenza n. 1072/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 24/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2013
n.31 FARRIS Riccardo
Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto, per tramite del difensore,
dall’imputato – ritenuto responsabile, con doppia statuizione conforme, nei gradi
del giudizio di merito, del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.
commesso in Cagliari il 4 aprile 2007 – è inammissibile.
censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la
ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito al riguardo, una congrua ed adeguata motivazione,
immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza,
espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Invero la Corte d’appello ha sottolineato che l’imputato riuscì ad impossessarsi
dei coltelli “approfittando della momentanea distrazione della cassiera Arru ”
tant’è vero che costei ebbe ad accorgersi della sottrazione degli oggetti quando
vide l’imputato (non nuovo a simili fatti ) ” allontanarsi velocemente dal negozio
con atteggiamento sospetto “.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.
Esso enuncia, quanto alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante,