Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19063 del 17/01/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19063 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
FELLI Walter, nato a Celano il 31/7/1974
avverso la sentenza del 9/7/2010 della Corte di appello di L’Aquila, che ha
confermato nei confronti dell’odierno ricorrente la sentenza emessa ex art.442
cod. proc. pen. in data 17/3/2008 dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Avezzano che, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche e dell’attenuante prevista dall’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309, lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 3.000,00
euro di multa per il reato previsto dagli artt.110 cod. pen. e 73 del d.P.R. citato,
accertato 19/5/2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Michele Montesoro in sostituzione dell’avv. Fernando
Romolo Longo, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9/7/2010 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato
nei confronti dell’odierno ricorrente la sentenza emessa ex art.442 cod. proc.

Data Udienza: 17/01/2013

pen. in data 17/3/2008 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Avezzano che, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e
dell’attenuante prevista dall’art.73, comma 5, del d.R.R. 9 ottobre 1990, n.309,
lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 3.000,00 euro di
multa per il reato previsto dagli artt.110 cod. pen. e 73 del d.R.R. citato, reato
accertato 19/5/2007.
2. Avverso tale decisione il sig. Felli propone ricorso tramite il Difensore, in
sintesi lamentando:
Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) e lett.c)
cod.proc.pen. con riferimento alla utilizzazione delle missiva indirizzata dal
ricorrente al Pubblico ministero in costanza di custodia in carcere, missiva per
la quale si invoca il regime degli artt.178, lett.c), 179, 190 e 191 cod. proc.
pen. Ritiene il ricorrente che, pur avendo la Corte di appello fondato la
propria decisione su elementi diversi dal contenuto della missiva, la sentenza
impugnata rimanga viziata per avere omesso di dare risposta allo specifico
motivo di appello;
b. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen

per avere la

Corte di appello affermato in modo erronea e contraddittorio che il giudizio di
primo grado non è stato fondato sul contenuto della missiva sopra
richiamata;
c.

Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lette) cod.proc.pen. per avere i
giudici di appello omesso di considerare che parte della sostanza sequestrata
era certamente attribuibile alle persone sfuggite al controllo e che la modesta
quantità di principio attivo e la destinazione della stessa a uso di gruppo
rendono il fatto non punibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

La Corte ritiene che i motivi di ricorso, così come proposti, siano

manifestamente infondati e viziati da genericità.
2. Quanto ai primi due motivi, è sufficiente osservare che la Corte di appello,
operando nel rispetto del carattere devolutivo del giudizio di secondo grado, ha
operato una nuova valutazione e ritenuto che la responsabilità dell’imputato
risulti pienamente provata anche senza prendere in esame la missiva inviata dal
carcere. Nei fatti, la Corte di appello ha operato una “prova di resistenza”
rispetto alla motivazione adottata dai primi giudici e riformulato il giudizio senza
considerare il contenuto della comunicazione scritta che l’imputato ebbe a
indirizzare al Pubblico ministero; il fatto che la decisione della Corte di appello sia

2

a.

stata assunta senza includere quel contenuto tra gli elementi di prova priva di
rilevanza la questione della utilizzabilità della fonte di prova.
3. Ora, questa Corte è chiamata a verificare se la motivazione della Corte di
appello sia immune da vizi ermeneutici e logici per come è stata formulata, con
la conseguenza che il tema relativo alla utilizzabilità della missiva in esame
rimane escluso dal panorama di intervento del giudice di legittimità, e ciò in
forza della scelta della corte territoriale di non ritenere quella fonte rilevante e di
giudicare della responsabilità dell’imputato sulla base di altri elementi probatori.

decisione impugnata chiara sul piano delle scelte adottate e priva di vizi logici
che in qualche modo giustifichino la censura del ricorrente.
4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/1/2013

Tale giudizio non può che essere positivo, risultando la motivazione della

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