Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19063 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19063 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTANA FABIAN HENRY JOEL nato il 30/04/1979

avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42355/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Santana Fabian Henry Joe!, propone a mezzo di difensore di fiducia
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10
marzo 2017 che ha confermato quella resa dal Tribunale di Livorno il 14 gennaio
2013 che aveva condannato il prevenuto, all’esito di abbreviato, alla pena di giustizia
per il reato di cui all’art. 385, primo e terzo comma, cod. pen., per essersi egli
allontanato dalla propria abitazione in cui si trovava in stato di arresto.

(art. 582 c.p.p.) il primo il 6 giugno 2017 presso il tribunale di Livorno ed il secondo
il 4 luglio 2017 presso la corte di appello di Firenze debba valere ad integrare, per
esaurimento del relativo potere di impugnazione, l’atto di impugnazione solo il primo,
nel resto si ha che con unico motivo per il proposto mezzo si fa valere violazione di
legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale affermato la penale
responsabilità dell’imputato senza aver proceduto ad accertare l’effettiva sussistenza
della misura ritenuta violata.
Il ricorso è inammissibile perché il proposto motivo è reiterativo di censura già
dedotta in appello e disattesa dalla Corte territoriale, che provvede puntualmente ad
accertare natura e risalenza della misura in atto, così incorrendo il primo in una
apparenza della sua funzione tipica omettendo di assolvere al ruolo di critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018

Premesso che nella presenza in atti di due ricorsi depositati rispettivamente

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