Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19062 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19062 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPALLINO GIUSEPPE N. IL 10/03/1957
avverso la sentenza n. 4554/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.27 SPALLINO Giuseppe

Motivi della decisione

Il ricorso come in epigrafe proposto, a mezzo del difensore, dall’imputato
– riconosciuto responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del
giudizio di merito, del delitto di cui agli artt. 99, comma 4 0 , 624, 625 nn. 2 e 7
cod. pen., commesso in Castrofilippol’ll febbraio 2010 – è basato su pretesi

impugnata,quanto al diniego della scriminante prevista dall’art. 54 cod. pen. e
dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Le dedotte censure
appaiono in realtà del tutto insussistenti; donde la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione.
Va rilevato che la pronunzia de qua

risulta corredata da esaustivo e puntuale

apparato argomentativo alla cui stregua si è rilevato come l’imputato abbia
omesso di fornire plausibili giustificazioni della impossibilità di provvedere al
pagamento della somministrazione dell’energia elettrica anche a beneficio della
propria numerosa famiglia nonché della speciale tenuità del danno cagionato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

vizi di violazione di legge e su vizi motivazionali della sentenza

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