Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19061 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19061 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FADALE SALVATORE N. IL 17/03/1986
avverso la sentenza n. 584/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.26 FADALE Salvatore

Motivi della decisione

Il ricorso, come in epigrafe proposto personalmente dall’imputato –

gradi del giudizio di merito quale responsabile del delitto di tentato furto
pluriaggravato di cui agli artt. 110,56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso
in Marsala il 13 agosto 2008 – va giudicato inammissibile.
Esso enuncia,sub specie di insussistenti vizi motivazionali

della sentenza

impugnata emessa dalla Corte d’appello di Palermo, censure non consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del
fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio: profili del giudizio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una
congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili
massime di esperienza. In particolare la Corte d’appello ha opportunamente
evidenziato, con motivazione esaustiva ed immune da illogicità – e quindi
incensurabile in questa sede – la ricorrenza obiettiva di un quadro indiziario
grave, preciso ed univoco a suffragio della tesi accusatoria desumibile da quanto
riferito dalla teste Barraco Giuseppa Maria che vide dal balcone del primo piano
della propria abitazione sita in via Colocasio, i due giovani ( di cui individuò con
precisione il rispettivo abbigliamento ) intenti a forzare lo sportello di una Fiat
Tipo in sosta di colore bianco fino a riuscire ad aprire il cofano motore per poi
incominciare ad armeggiare nel relativo vano. Sopraggiunta una volante del
locale Commissariato di P.S., gli agenti rintracciarono, a poca distanza, i due

condannato alla pena ritenuta di giustizia con doppia statuizione conforme nei

con fattezze ed indumenti corrispondenti a quelli descritti dalla teste. Uno di
costoro fu identificato nell’attuale ricorrente. Dalla recisione dei cavi elettrici e
dalla rimozione dei dadi di fissaggio della batteria della Fiat Tipo, apparve
evidente che l’oggetto del tentativo di furto era costituito da detto accessorio
con cui l’imputato intendeva sostituire quello della propria automobile ( in sosta
nelle vicinanze ) rimasta in avaria.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

i

/< PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

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