Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19060 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19060 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIVA CIRO nato il 14/05/1961 a NAPOLI

avverso la sentenza del 03/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42332/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Oliva Ciro, propone, a mezzo di difensore di fiducia, ricorso in
cassazione per l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli
il 3 marzo 2016 che, rideterminata in melius la pena inflitta in primo grado, ha nel
resto confermato la sentenza del Tribunale di Noia che aveva condannato il
prevenuto per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., per essersi egli allontanato
dall’abitazione in cui si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per

Con unico motivo di ricorso si fa valere l’erronea applicazione della legge penale
per non avere la Corte territoriale assolto l’imputato dal reato a lui ascritto in ragione
del dedotto stato di necessità ex art. 54 c.p.
Il ricorso è per il proposto motivo inammissibile in quanto diretto a reiterare
censure alle quali ha correttamente dato risposta per l’impugnata sentenza la Corte
di appello sortendo quindi la proposta critica l’effetto di introdurre denuncia non
consentita in sede di legittimità, restando comunque manifestamente infondato il
profilo per il quale si deduce della resa motivazione la manifesta illogicità là dove per
la stessa la Corte distrettuale ritiene in modo ineccepibile in capo al prevenuto
l’esistenza del necessario elemento soggettivo del reato godendo egli di un regime di
autorizzazione volto all’effettuazione di controlli sanitari.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

La a Scalia

Andrea onci

ordinanza del Tribunale di Napoli.

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