Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1906 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1906 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PASSEGGIO VITTORIO N. IL 25/02/1954
avverso la sentenza n. 5904/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Passeggio Vittorio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data 3-11-11, che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 336 cp ,

Il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine sia alla
reiezione della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sia alla
mancata assoluzione perché il fatto non sussiste poiché la condanna è stata
motivata solo con il riferimento alla pericolosità ambientale del luogo in cui si è
verificata la condotta dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come, in ordine alla richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il motivo di gravame fosse
inammissibile, in quanto generico, e come la richiesta stessa fosse comunque
assolutamente ultronea. Nel merito, il giudice di secondo grado ha descritto con
puntualità lo svolgersi dell’episodio sub iudice , sottolineando il carattere oppositivo
e intimidatorio della condotta posta in essere dall’imputato, il quale vanificò
l’operazione della Polizia .Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .

commesso in Napoli il 17-7-2006 .

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 29-11-12.

Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

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